Art. 25: Decreto di esproprio e terzi

Art. 25. (L): Decreto di esproprio e terzi
L’espropriazione del diritto di proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata. (L)

  1. Le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio. (L)
  2. Dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull’indennità. (L)
  3. A seguito dell’esecuzione del decreto di esproprio, il Prefetto convoca tempestivamente, e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, il soggetto proponente e i soggetti gestori di servizi pubblici titolari del potere di autorizzazione e di concessione di attraversamento, per la definizione degli spostamenti concernenti i servizi interferenti e delle relative modalità tecniche. Il soggetto proponente, qualora i lavori di modifica non siano stati avviati entro sessanta giorni, può provvedervi direttamente, attenendosi alle modalità tecniche eventualmente definite ai sensi del presente comma.

Cassazione civile sez. II, 24/06/2008, n. 17172: il terzo che vanti l’usucapione
In tema di espropriazione per pubblica utilità, pronunciata l’espropriazione e trascritto il relativo procedimento, tutti i diritti vantati sugli immobili espropriati possono essere fatti valere, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 865 del 1971, esclusivamente sull’indennità. Ne consegue che il terzo che pretenda il diritto di proprietà (che, nella specie, si assumeva acquistato per intervenuta usucapione) su tutto o parte del bene già trasferito all’espropriante, non può proporre azione di rivendicazione in favore dell’espropriante, ma deve far valere il proprio diritto, nei confronti dell’espropriato, sull’indennità di espropriazione e a tal fine, è irrilevante che l’acquisto della proprietà del bene in favore dell’ente pubblico sia avvenuto mediante decreto di esproprio ovvero mediante cessione volontaria del bene dall’espropriato all’espropriante, stante l’equiparazione tra l’una e l’altra ipotesi.

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