L’affittuario di beni espropriati – indennità

Nel caso in cui il terreno espropriato sia affittato, l’affittuario ha diritto alla riscossione di un’indennità aggiuntiva. L’indennità sarà pari al valore agricolo medio del terreno soggetto alla procedura espropriativa.

A chi spetta l’indennità aggiuntiva?

La norma (artt. 37.9 e 42.1) prevede il diritto a un’indennità a favore del “fittavolo, mezzadro e compartecipe che per effetto della procedura espropriativa… sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata”. Per affittuario deve quindi intendersi colui che conduca in locazione l’immobile oggetto di esproprio.
La giurisprudenza tende ad interpretare abbastanza restrittivamente la categoria dei soggetti aventi diritto all’indennità aggiuntiva, andando ad escludere gli imprenditori agricoli:
Cassazione civile, sez. I , 24/02/2015 , n. 3706: “In tema di espropriazione di suoli agricoli, l’art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel riconoscere il diritto alla cosiddetta indennità aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio all’utilizzazione diretta agraria del terreno, ravvisabile in tutte quelle ipotesi in cui la coltivazione del fondo da parte dell’istante avvenga con prevalenza del lavoro proprio e di persone della sua famiglia. Pertanto, è escluso dal novero dei soggetti aventi diritto a tale beneficio l’imprenditore agricolo – il quale esercita la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata – senza che tale esclusione possa ritenersi in contrasto con il principio di uguaglianza, avuto riguardo alla differenza esistente tra il predetto e i soggetti menzionati dall’art. 17 della legge n. 865 del 1971.”

Va tuttavia evidenziato come altra giurisprudenza di merito tenda ad equiparare coltivatore diretto e imprenditore agricolo a titolo principale. Equiparazione che spesso si trova anche nella prassi adottata dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il contratto di affitto

Ulteriore presupposto per il riconoscimento dell’indennità aggiuntiva, è l’esistenza di un regolare contratto di affitto agrario registrato almeno 1 anno prima della dichiarazione di pubblica utilità.
Cassazione civile, sez. I, 03/08/2018, n. 20523
Con riguardo all’indennità aggiuntiva, che l’ art. 17, comma 2, l. n. 865 del 1971 , accorda all’affittuario, coltivatore diretto del fondo espropriato, quando sia costretto ad abbandonare il bene, il requisito della coltivazione diretta del fondo medesimo, a far data da almeno un anno prima del giorno in cui è stato reso noto il programma espropriativo mediante il deposito della relazione di cui all’art. 10 della stessa legge, va riscontrato in riferimento alla dichiarazione di pubblica utilità attinente alla procedura espropriativa effettivamente giunta a compimento, rimanendo irrilevante la previa presentazione della relazione in riferimento a precedenti procedure espropriative mai portate a termine.

Calcolo dell’indennità aggiuntiva in favore dell’affittuario

Come detto, l’indennità aggiuntiva deve essere pari al valore agricolo medio del terreno oggetto di espropriazione. Tale indennità è appunto aggiuntiva rispetto a quella del proprietario essendo fondata su un differente presupposto. Mentre il proprietario viene indennizzato per la perdita di valore e quindi per la perdita di patrimonio, l’affittuario viene indennizzato per la perdita lavorativa.
Cassazione civile, sez. I , 25/01/2021, n. 1470
In tema di determinazione dell’indennità di espropriazione, all’affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un’indennità aggiuntiva, ex art. 17 l. n. 865 del 1971 , autonoma rispetto all’indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d’opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli artt. 35 e ss. Cost. assicurano alla posizione del lavoratore. Proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dall’art. 37, comma 9, d.P.R. n. 327 del 2001, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della Cedu , che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l’espropriante possa andare incontro a esborsi – preventivamente valutabili – complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall’ art. 42 Cost.

Peraltro l’affittuario coltivatore diretto, oltre a tale indennità, potrebbe avanzare richieste e pretese anche nei confronti del proprietario. Va infatti evidenziato come l’indennizzo per perdita di soprassuoli e frutti pendenti sia per legge (artt. 32 e 40) direttamente corrisposto al proprietario del fondo. È ben possibile, tuttavia, che l’effettiva titolarità di tale indennizzo possa essere dell’affittuario.
In tal caso, l’affittuario dovrà avanzare le sue richieste direttamente nei confronti del proprietario. Tale posizione di interesse, peraltro, gli assicura una legittimazione attiva all’azione giudiziale di opposizione e per la rideterminazione dell’indennità di espropriazione.
Cassazione civile, sez. I , 09/01/2020, n. 214
L’affittuario o altro titolare di diritti personali di godimento sull’immobile espropriato, al di fuori delle ipotesi di diritto all’indennità aggiuntiva a favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del fondo, può o pretendere dal proprietario già indennizzato la corresponsione della parte d’indennità a lui spettante, ovvero può agire con opposizione alla stima e intervenire nell’analogo giudizio proposto dal proprietario espropriato (e tale intervento presenta i connotati dell’intervento autonomo), pur se il pregiudizio lamentato può trovare ristoro, per il principio di unicità, sull’indennità di esproprio, la cui entità è determinata esclusivamente in relazione al valore del terreno, quale si presenta per le sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, senza che possa assumere rilevanza il pregiudizio del conduttore di non poter svolgere ulteriormente la precedente attività.

La procedura e il caso di occupazione illegittima

Peraltro mentre nel caso di esproprio è l’ente pubblico che ha l’obbligo di contattare ed informare il proprietario espropriato, un tale obbligo non è rinvenibile a carico dell’ente e a favore dell’affittuario di un fondo espropriato; questi pertanto deve farsi promotore di un’apposita richiesta all’ente espropriante.
Ove invece l’affittuario sia costretto ad abbandonare il fondo a causa di una occupazione illegittima, questi potrà chiedere un vero e proprio risarcimento del danno alla pubblica amministrazione.
Cassazione civile, sez. I , 23/07/2014, n. 16731
L’affittuario che sia costretto ad abbandonare il fondo da lui coltivato in difetto di un valido provvedimento espropriativo, ovvero a seguito del suo annullamento, non ha diritto all’indennità prevista dall’art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ma al risarcimento del danno cagionatogli dall’illegittima costruzione dell’opera pubblica, liquidato, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., con riferimento all’entità dell’indennità aggiuntiva non percepita e di cui avrebbe beneficiato in caso di emanazione di un valido provvedimento ablativo, fermo restando che al medesimo non spetta, il danno da perdita di chance, atteso che, anche se la P.A. avesse ritualmente concluso la procedura espropriativa, egli avrebbe avuto diritto unicamente alla menzionata indennità, senza poter reclamare il ristoro di ulteriori danni, (come, nella specie, quelli derivanti dalla pretesa alla continuazione del rapporto agrario, incompatibile con la soppressione, ad una certa data, di ogni diritto sul bene).

Per approfondimenti:

La prescrizione del diritto all’indennità aggiuntiva del coltivatore diretto – Tutela Espropri

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Approfondimenti -> Decreto di esproprio

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