Legge sugli espropri per la Regione Veneto

L.R. 7-11-2003 n. 27

Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche.
(B.U. Veneto 11 novembre 2003, n. 106)
Modificata dalla L.R. 21 maggio 2004, n. 13
(B.U. Veneto 25 maggio 2004, n. 53.)

Art. 70
Disposizioni transitorie in materia di espropriazione.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità” e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Salvo quanto disposto al comma 5, le province esercitano le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell’espropriazione di cui al D.P.R. n. 327/2001, riferite all’esecuzione:
a) di lavori pubblici di competenza regionale;
b) di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione (1).
3. Qualora la provincia individuata come autorità espropriante non provveda entro il termine stabilito nel provvedimento assunto a tal fine dalla Giunta regionale, la Giunta stessa esercita direttamente tale funzione.
4. L’esercizio delle funzioni di cui al comma 2 è riferito anche all’esecuzione di opere pubbliche di competenza regionale da realizzare attraverso enti o società partecipate dalla Regione.
5. La Regione, attraverso le proprie strutture competenti svolge le seguenti attività:
a) deposito del progetto e della documentazione di cui al D.P.R. n. 327/2001 presso l’ufficio provinciale per le espropriazioni;
b) operazioni relative al pagamento dell’indennità di espropriazione.
6. Nell’ipotesi di concessione di lavori pubblici di competenza regionale le funzioni di autorità espropriante sono in tutto o in parte delegabili al concessionario, definendo l’ambito della delega nell’atto di concessione, i cui estremi debbono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
7. Per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 4 la Giunta regionale ripartisce fra le province un fondo, la cui entità è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.
8. Le disposizioni di cui alla legge regionale 2 aprile 1981, n. 11 “Delega delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità”, abrogata ai sensi dell’articolo 74 della presente legge, continuano a trovare applicazione per i procedimenti di cui alla medesima legge regionale 2 aprile 1981, n. 11, per i quali sia già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 (2).
(1) Così modificato dall’art. 2, comma 1, L.R. 21 maggio 2004, n. 13 (2) Così modificato dall’art. 2, comma 2, L.R. 21 maggio 2004, n. 13

Condividi su:

Chiama ora il numero
VERDE nazionale centralizzato

Fissa un appuntamento telefonico per un colloquio gratuito o per prenotare un sopraluogo tecnico

Newsletter

Tutelaespropri.it

Registrati alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti sulle nostre attività, notizie e consigli utili.

Collabora

con Noi

Sei un avvocato o un Tecnico, stai gestendo una procedura espropriativa e ti serve supporto? Possiamo collaborare nella gestione di un co-mandato.