Art. 3: Autorità espropriante e proprietario

Art. 3. (L) d.p.r. 327/2001: Definizioni

  1. Ai fini del presente testo unico:(1)
  2. a) per “espropriato”, si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato; b) per “autorita’ espropriante”, si intende, l’autorita’ amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;
  3. c) per “beneficiario dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore e’ emesso il decreto di esproprio;
  4. d) per “promotore dell’espropriazione”, si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l’espropriazione. (L)
  5. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorita’ espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell’indennita’ provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo puo’, nei trenta giorni successivi, concordare l’indennita’ ai sensi dell’articolo 45, comma 2. (L)
  6. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia piu’ proprietario e’ tenuto di comunicarlo all’amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresi’, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell’immobile. (L)

(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302.

Consiglio Stato  sez. IV, 30 novembre 2006, n. 7014: proprietario catastale e proprietario effettivo
Conformemente al disposto dell’art. 16 del d. P. R. 8 giugno 2001, n. 327 (T. U. espropriazione per pubblica utilità), deve ritenersi che la mancata notifica degli atti espropriativi ai proprietari effettivi, diversi da quelli indicati in catasto, non solo non assume carattere invalidante degli atti espropriativi stessi, ma nemmeno legittima una difesa tardiva da parte di questi ultimi – in sede sia di impugnazione giurisdizionale, che di presentazione di osservazioni in sede amministrativa, in ordine alle scelte operate dall’ Amministrazione – essendo comunque onere del privato interessato curare l’esatta corrispondenza delle risultanze catastali alla reale situazione giuridica del bene oggetto della procedura ablatoria, senza che eventuali sue negligenze possano andare comunque a discapito del buon andamento dell’azione amministrativa, a tutela del quale può dirsi anche posto il principio della certezza delle situazioni giuridiche nell’attività della P. A.

Cassazione civile sez. I, 12/05/2014, n. 10289: proprietario effettivo e termini di impugnazione
La notifica del decreto di esproprio a chi, non essendo proprietario effettivo del bene, risulti tale dai registri catastali, non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento ablativo, ma impedisce il decorso del termine di decadenza per l’opposizione alla stima nei confronti del proprietario effettivo ed abilita quest’ultimo a chiedere il risarcimento del danno derivato dalla ritardata riscossione dell’indennità, ove l’omissione o il ritardo della notificazione sia ascrivibile ad un difetto di diligenza dell’espropriante. Tale diritto permane in capo al proprietario anche nell’ipotesi in cui questi, successivamente al decreto di esproprio – e, dunque, alla consumazione dell’illecito a suo danno – abbia alienato il bene, salvo che il trasferimento all’acquirente sia comprensivo del credito risarcitorio.

T.A.R.  Bari  Puglia  sez. I, 05 aprile 2011, n. 548: proprietario effettivo, obbligo di ricerca?
L’Amministrazione non è tenuta ad alcuna indagine ulteriore finalizzata ad accertare l’identità di coloro che sono effettivamente proprietari dei terreni, ma deve limitarsi a prendere in considerazione quanto viene indicato nei registri catastali, senza che per ciò risulti compromessa la legittimità della procedura. Il principio invero pacifico trova oggi conferma nell’art. 3, d.P.R. n. 327 del 2001. Il soggetto passivo della procedura è sempre l’intestatario catastale del bene, in quanto la necessità di provvedere celermente all’approvazione e all’acquisizione dell’area mal si concilia con le indagini sulla proprietà effettiva, e ciò tanto più vale quando si rendano necessari complessi accertamenti sulla successione ereditaria, come nel caso di specie.

T.A.R.  Firenze  Toscana  sez. III, 15 marzo 2010, n. 666: la comunicazione all’ente del proprietario effettivo
La procedura espropriativa è avviata nei confronti del proprietario emergente dalle risultanze catastali, salvo tempestiva notizia del diverso proprietario effettivo (art. 3 comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001).

T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. II, 02 febbraio 2010, n. 254: occupazione di urgenza e proprietario catastale
È legittima la notifica del decreto di occupazione e dell’avviso di immissione in possesso agli intestatari catastali, giacché in base all’art. 3, comma 2, d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 “tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l’autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo”.

Consiglio Stato  sez. IV, 26 febbraio 2008, n. 677: proprietario catastale ed obbligo di comunicazione del proprietario effettivo
Ai sensi dell’art. 1 d.lg. 27 dicembre 2002 n. 302 (che ha sostituito l’art. 3 d.P.R. n. 327 del 2001), gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni e il decreto di esproprio, sono legittimamente disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, sul quale incombe l’obbligo, nel caso di mutamento proprietario, di comunicare all’amministrazione procedente, entro trenta giorni dalla prima notificazione, il nominativo del nuovo effettivo proprietario. (Conferma Tar Molise 24 gennaio 2007 n. 80).

Cons. Stato Sez. IV, 16/09/2011, n. 5233: la conoscenza dell’ente del proprietario effettivo
Dall’art. 3 D.P.R. n. 327/2001 consegue che, in linea generale, non possono essere prospettate violazioni delle norme afferenti alla comunicazione degli atti espropriativi e, quindi, violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo, una volta che l’amministrazione abbia effettivamente disposto le comunicazioni in favore dei proprietari risultanti dai registri catastali, salvo che l’amministrazione non abbia notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania – Salerno, sez. II, n. 669/2009).

Cass. civ. Sez. I, 18/06/2009, n. 14205: il terzo avente diritti di godimento
In materia di espropriazione per pubblica utilità, non è dovuto alcun risarcimento od indennità al terzo che, in virtù di un diritto personale di godimento sull’immobile legittimamente espropriato, vi svolga un’attività imprenditoriale, in quanto gli obblighi indennitari previsti dagli artt. 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 si rivolgono esclusivamente all’espropriato, non essendo, peraltro, previsto né dalla predetta legge né dalle successive (legge 22 ottobre 1971, n. 865 e d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) alcun ristoro per le conseguenze economiche derivanti dalla dissoluzione dell’attività aziendale dovuta al provvedimento ablativo, le quali risultano, pertanto, regolate esclusivamente dal rapporto negoziale tra proprietario espropriato e terzo titolare del diritto di godimento estinto. (Cassa con rinvio, App. Roma, 18/06/2007)

Consiglio Stato  sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478: società privata delegata al procedimento espropriativo
La configurazione di una società per azioni a prevalente ed esclusivo capitale pubblico, avente lo scopo della gestione di un pubblico servizio, importa la qualificazione della stessa società come amministrazione aggiudicatrice, i cui atti, nell’ambito di un procedimento di gara, costituiscono atti amministrativi, soggetti ad impugnazione, sotto il complesso profilo della legittimità, rientranti nella cognizione del giudice amministrativo, in ossequio alle disposizioni comunitarie, come recepite dal d.lg. 19 dicembre 1991 n. 406 e dalla l. 11 febbraio 1994 n. 109 per gli appalti di lavori pubblici, dal d.lg. 17 marzo 1995 n. 157, per i pubblici servizi e dal d.lg. 24 luglio 1992 n. 358 per le pubbliche forniture.

Cassazione civile  sez. I, 04 settembre 1999, n. 9381: responsabilità solidale tra autorità espropriante e soggetto privato delegato
Qualora un comune disponga l’occupazione di un terreno per la realizzazione di interventi di edilizia agevolata da parte di una cooperativa (destinata a divenire cessionaria della proprietà del bene mediante convenzione ex art. 35, comma 11, della l. n. 865 del 1971), e, successivamente, non provveda a portare a termine la procedura espropriativa, l’illecito risultante dalla verificazione dell’accessione invertita per effetto della irreversibile trasformazione del bene stesso, tanto se la conseguente acquisizione della sua proprietà si sia verificata in capo al comune, quanto se si sia verificata in capo alla cooperativa, è comunque imputabile solidalmente, sia alla cooperativa (la quale anche nel caso che la proprietà sia stata acquistata dal comune non può andare esente da responsabilità, quale autrice materiale della trasformazione del fondo), sia al comune che ha disposto l’occupazione, senza che rilevi per quest’ultimo il fatto che la cooperativa sia stata incaricata solo dell’esecuzione dei lavori (rimanendo così priva del potere-dovere di attivarsi per l’emanazione del provvedimento espropriativo) ovvero sia stata anche delegata ad attivarsi per tale emanazione, poiché in questo secondo caso la delega non esclude l’onere del comune di controllare e stimolare i comportamenti del delegato. In relazione alla suddetta responsabilità solidale, quando il mancato perfezionamento della procedura espropriativa è addebitabile al comune, quest’ultimo è, inoltre, tenuto a rimborsare alla cooperativa i maggiori danni da questa sostenuti rispetto al caso in cui vi fosse stata l’emanazione del decreto di esproprio.

Cassazione civile  sez. I, 25 luglio 1997, n. 6959: beneficiario dell’esproprio e soggetto delegato, chi paga?
Parte del rapporto espropriativo ed obbligato al pagamento dell’indennità nei confronti del proprietario espropriato e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima promosso dall’espropriato è il soggetto espropriante a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione anche nell’ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell’opera pubblica dovendo egualmente aversi riguardo a detti fini esclusivamente al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente in virtù di legge o di atti amministrativi, sia stato conferito il potere ed il compito di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative.

Cassazione civile  sez. I, 30 maggio 1995, n. 6070: chi è il beneficiario in caso di esproprio PEEP
Poiché l’espropriazione di suoli per la costruzione di alloggi di edilizia popolare ai sensi della legge n. 865 del 1971 trasferisce la proprietà dei suoli al comune, il quale può costituire sugli stessi un diritto di superficie a favore dell’IACP, che a sua volta procede alla costruzione degli alloggi, beneficiario dell’espropriazione è il comune stesso anche nel caso in cui abbia accolto, ai sensi degli art. 60 legge n. 865 del 1971 e n. 9 legge n. 247 del 1974, la richiesta dell’IACP di procedere direttamente all’acquisizione delle aree, esaurendosi, in tal caso, l’attività dell’istituto nel compimento in nome e per conto del comune degli atti necessari al conseguimento del provvedimento ablatorio. Pertanto, anche in quest’ultimo caso venendo il decreto di esproprio emesso a favore del comune, quest’ultimo è il soggetto passivo dell’obbligazione di pagamento dell’indennità.

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Indice -> Giurisprudenza sull’espropriazione

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