Art. 22: Determinazione urgente dell’indennità

Art. 22. (L) (1) Determinazione urgente dell’indennità provvisoria

1. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 20, il decreto di esproprio puo’ essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita’ di espropriazione, senza particolari indagini o formalita’. Nel decreto si da’ atto della determinazione urgente dell’indennita’ e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. (L) 2. Il decreto di esproprio puo’ altresi’ essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita’ di espropriazione senza particolari indagini o formalita’, nei seguenti casi: a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

  1. b) allorche’ il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. (L)
  2. Ricevuta dall’espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita’ del bene, l’autorita’ espropriante dispone il pagamento dell’indennita’ di espropriazione nel termine di sessanta giorni [, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all’articolo 37, comma 1] (2). Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. (L) (2)
  3. Se non condivide la determinazione della misura della indennita’ di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l’espropriato puo’ chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell’articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo’ proporre l’opposizione alla stima. (L)
  4. In assenza della istanza dei proprietario, l’autorita’ espropriante chiede la determinazione dell’indennita’ alla commissione provinciale prevista dall’articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e da’ comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili. (L)

(1) Articolo così sostituito dal Dlgs. 27 dicembre 2002, n. 302. (2) Parole abrogate dall’articolo 2, comma 89 Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

T.A.R.  Milano  Lombardia  sez. III, 09 febbraio 2010, n. 315: fissazione dell’indennità provvisoria – procedura ordinaria e accelerata
L’art. 20, T.U. n. 327 del 2001 è disposizione di dettaglio diretta ad instaurare tra l’ente espropriante e proprietario un contraddittorio al fine di favorire già in sede di determinazione dell’indennità provvisoria un accordo sull’ammontare dell’indennizzo. La procedura breve prevista dal’art. 22 si limita a posticipare il pieno contraddittorio fra le parti in sede di determinazione dell’indennità definitiva, dopo l’emanazione del decreto di esproprio. La scelta di ampliare il novero delle ipotesi in cui ciò è possibile non sembra violare alcun principio o criterio direttivo generale immanente nella legislazione statale e, quindi, non può ritenersi preclusa al legislatore regionale.

T.A.R.  Salerno  Campania  sez. II, 21 marzo 2011, n. 503: fissazione di urgenza dell’indennità provvisoria e occupazione di urgenza
La motivazione sulla “particolare urgenza” di avviare i lavori, presa in considerazione dall’art. 22 bis, d.P.R. n. 327 del 2001 non è sostanzialmente dissimile dalla “urgenza” indicata nell’art. 22; infatti, in presenza dei presupposti procedimentali prescritti per l’emanazione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza, l’amministrazione ben può immettersi senz’altro nel possesso dell’area in esecuzione dell’ordinanza di occupazione d’urgenza, per realizzare le opere per le quali vi è stata l’approvazione del progetto e lo stanziamento delle risorse in bilancio.

T.A.R.  Catania  Sicilia  sez. III, 26 maggio 2009, n. 950: fissazione di urgenza dell’indennità provvisoria e occupazione di urgenza (2) “]In questa sede, va rilevato che i presupposti per ricorrere alla occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione sono solo in parte coincidenti con quelli previsti per l’utilizzo dei diverso istituto di cui all’art. 22 (determinazione urgente dell’indennità provvisoria col decreto di esproprio.) Poiché per applicare l’art. 22 bis è necessario che l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza mentre per ricorrere all’istituto contemplato dall’art. 22 è necessario che l’avvio dei lavori rivesta ‘semplicemente’ carattere d’urgenza.

Consiglio Stato  sez. III, 29 settembre 2009, n. 2215: carattere oggettivo dell’urgenza
Nella procedura di esproprio, l’urgenza deve costituire una caratteristica intrinseca dell’opera da realizzare, mentre, al contrario, resterebbero irrilevanti le ragioni di urgenza non oggettiva; ma è altresì vero che il legislatore può scegliere i casi in cui attribuire un’urgenza per legge. Ciò è avvenuto per le fattispecie di cui all’art. 22 bis, comma 2 d.P.R. n. 327 del 2001, nel quale si legge che si può far ricorso alla occupazione d’urgenza (senza che occorra specifica motivazione al riguardo, altrimenti la norma non avrebbe senso), allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50 e ciò perché l’espletamento del procedimento di determinazione dell’indennità di espropriazione in relazione ad un così elevato numero di proprietari espropriandi ritarderebbe eccessivamente l’effettiva esecuzione delle opere.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 13/05/2011, n. 1235: fissazione di urgenza dell’indennità provvisoria e occupazione di urgenza
In tema di espropriazione per pubblica utilità stabilisce il secondo comma, lett. b), dell’ art. 22 del d.P.R. n. 327/01 che il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità “allorché il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a cinquanta”; senza che in questo caso sia quindi necessario dimostrare la sussistenza di ragioni di particolari urgenza.

Cassazione civile sez. I, 23/07/2014, n. 16748: determinazione di urgenza dell’indennità provvisoria e diritto di impugnazione
Nel caso di determinazione urgente dell’indennità di espropriazione, di cui all’art. 22 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la legittimazione all’opposizione alla stima compete, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del medesimo d.P.R. non solo al proprietario espropriato, ma anche al promotore dell’espropriazione o al terzo che ne abbia interesse.

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