La prescrizione e la decadenza nell’azione di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione

La prescrizione e la decadenza nell’azione di opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione

L’art. 54 comma 2 dpr 327/2001 sancisce che il termine di decadenza per proporre opposizione alla stima è di 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio ove già sia stata effettuata una rideterminazione dell’indennità a mezzo della commissione provinciale espropri ex art. 41 dpr 327/2001 o della commissione arbitrale ex art. 21 dpr 327/2001.

Ove invece tale determinazione sia successiva al deposito di detta stima i 30 giorni decorrono dalla notifica all’espropriato del deposito di detta rideterminazione peritale. In mancanza, il termine per presentare una domanda di rideterminazione giudiziale dell’indennità è quello ordinario prescrizionale di 10 anni dalla emanazione del decreto di esproprio.

La Corte di Cassazione civile, sez. I, con la sentenza emessa il 26/02/2021, n. 5340, è stata chiamata ed esprimersi sui termini decadenziali cui sia soggetto non l’espropriato ma l’ente espropriante. Ovvero, per l’ente espropriante il termine decadenziale per l’impugnazione della perizia di stima emessa dalla Commissione Provinciale Espropri o dal collegio arbitrale, decorre dalla ricezione della medesima o comunque dai 30 giorni dalla notifica della notizia del deposito all’espropriato? A favore di una prima tesi potrebbe concorrere l’esigenza di celerità del procedimento, onde evitare che l’ente espropriante ritardi la suddetta comunicazione al fine di incrementare il suo tempum deliberandi. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il dettato letterale di cui all’art. 54 anche all’ente espropriante: “In tema di indennità di esproprio, l’ art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, applicabile ratione temporis, prevede la decadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguito del decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendo pertanto escludersi che l’opponente incorra in altra decadenza ove tali notifiche non siano effettuate, pure nei casi in cui l’opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante, che sia anche promotore o beneficiario dell’espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l’opposizione del comune, ente espropriante ed anche beneficiario dell’espropriazione, solo perché presentata dopo sessanta giorni dal deposito della relazione di stima presso gli uffici comunali).”

Ancora di termini per la proposizione dell’azione di rideterminazione dell’indennità di espropriazione si occupa Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, n.3655. Con la suddetta sentenza la Suprema Corte evidenzia come un previo ricorso amministrativo che contesti la validità del procedimento espropriativo, costituisca giustificato motivo di interruzione del decorso del termine prescrizionale decennale, in quanto entrambe le azioni sono volte alla tutela dei diritti patrimoniali del soggetto, pur con differente petitum e causa petendi: “Nelle espropriazioni per pubblica utilità, quali che siano le modalità e gli istituti mediante i quali l’Amministrazione espropriante pervenga all’acquisizione dell’immobile privato, il suo obbligo di pagare un corrispettivo correlato al valore venale del bene deriva direttamente dall’art. 42, comma 3, Cost.; pertanto, qualora il privato abbia promosso una prima domanda, per conseguire la declaratoria di nullità della cessione volontaria delle aree ed il risarcimento del danno dipendente dalla vicenda ablativa, azione conclusasi con esito negativo, ed abbia allora introdotto un’ulteriore domanda giudiziale, in conseguenza dell’ormai definitivamente accertata validità ed efficacia della cessione delle aree, volta a conseguire la corresponsione della differenza tra l’acconto ricevuto a la definitiva indennità di esproprio, sussiste tra le due azioni uno stretto collegamento, con la conseguenza che la domanda prioritariamente promossa è sufficiente ad interrompere la prescrizione anche rispetto al diritto invocato con la seconda, perché le due azioni sono volte entrambe a far valere il diritto al ristoro patrimoniale in ragione della medesima vicenda ablativa, senza che rilevi, a tal fine, la differenza tra il “petitum” e la “causa petendi” delle due domande.”

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