L’interclusione temporanea di un terreno

È possibile chiedere l'indennità di occupazione anche per un terreno temporaneamente intercluso ma non fisicamente occupato?

E’ noto  che l’occupazione temporanea sottrae  al proprietario sia giuridicamente sia  fisicamente il godimento, il possesso e la fruizione degli immobili direttamente colpiti dal relativo provvedimento di occupazione.

Tuttavia, l’esperienza ha evidenziato anche ipotesi (a dire il vero piuttosto ricorrenti) nelle quali l’occupazione temporanea sottrae  al proprietario, solo  fisicamente però, il godimento, il possesso e la fruizione anche di  altri immobili che, benché non direttamente colpiti dal provvedimento di occupazione, siano rimasti inaccessibili, interclusi o comunque non fruibili.

Si pone dunque la questione se il proprietario abbia o meno diritto ad avere una qualche indennità per tale forma di occupazione impropria ed indiretta.

In questi casi, trova applicazione il principio generale secondo il quale l’indennità di occupazione  deve comprendere sia  il primo sia il secondo gruppo  immobili. Infatti,   entrambi risultano  comunque  sottratti al godimento, al possesso ed alla fruizione del proprietario a causa della stessa occupazione.

In altri termini,  si tratta della traslazione in materia di occupazione temporanea di un principio vigente in materia di esproprio.

In particolare,  è noto che in materia di esproprio al proprietario spetti una ulteriore e distinta indennità per il danno permanente prodotto ai beni che (benchè non direttamente colpiti dal decreto di esproprio) siano risultati in via permanente  inaccessibili o di ridotta utilità e di minore valore economico  (art. 33 in materia di esproprio parziale) o comunque che siano gravati da una servitù o che abbiano subito una permanente diminuzione di valore per via della perdita o della loro ridotta  utilizzazione e fruizione (art. 44 in materia di danni permanenti).

Così parimenti, lo stesso principio trova applicazione in materia di occupazione temporanea, con l’effetto che al proprietario  spetta  una ulteriore e distinta indennità per il danno temporaneo prodotto dal mancato uso  dei beni che (benchè non direttamente colpiti dal provvedimento di occupazione) siano risultati comunque fisicamente sottratti alla sua utilizzazione e fruizione  durante il periodo di occupazione temporanea.

Il citato principio  ha trovato conferma  nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che  ha chiarito:

“La temporaneità del danno non esclude l’indennizzo quando la proprietà sia stata significativamente pregiudicata, in conseguenza dell’interclusione del fondo durante l’esecuzione dei lavori per la costruzione della ferrovia sotterranea, anche se non in perpetuo, come accertato in fatto nel presente giudizio e non contestato sul piano motivazionale, in quanto il danno è perdurato per il tempo in cui si è protratta la causa lesiva identificata, nel caso di specie, con l’opera pubblica.

Giova ricordare in proposito che l’art. 44 cit. (Indennità per l’imposizione di servitù) prevede:

“1. E’ dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.

2. L’indennità è calcolata senza tenere conto del pregiudizio derivante dalla perdita di una utilità economica cui il proprietario non ha diritto.
(…..) “.

[…]
Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, con giurisprudenza cui si intende dare seguito, “La disposizione di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2369, art. 46 – secondo cui spetta un indennizzo ai proprietari di immobili che, per effetto della realizzazione di un’opera di pubblica utilità vengano a soffrire un danno permanente, consistente nella perdita o diminuzione di un loro diritto – non implica l’indennizzabilità del solo danno perpetuo o irreparabile, essendo da considerare permanente anche quello che si produce periodicamente e a intervalli o che dura fin quando permane la causa lesiva, identificabile non solo nell’opera pubblica – che può manifestare il suo carattere pregiudizievole anche dopo la sua ultimazione ed in prosieguo di tempo – ma anche in lavori di modificazione di essa o di completamento.

[…]
Invero ” Ai fini del diritto alla corresponsione dell’indennità prevista dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 46 (ratione temporis applicabile, ora sostituito dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 44), il requisito della “permanenza” del danno, valutato con riguardo al momento dell’apprezzamento delle cause lesive in base ad un giudizio prognostico ispirato ad un criterio di normalità causale, sussiste non solo se lo stesso appaia definitivo, ma anche qualora non vi siano elementi per ritenere che la “deminutio” del diritto sia temporanea.” (Cass. n. 15223 del 03/07/2014)”

(Cass. 12.3.2020 n. 7112)
Quanto alla misura dell’indennità di occupazione,  va da sé che il criterio è determinato direttamente dalla legge, la quale ha previsto che essa corrisponde ad un dodicesimo della indennità di esproprio per ogni anno di occupazione temporanea (art. 50 d.p.r. n. 327/2001) (pari ad 1/144 della indennità di esproprio per ogni mese di occupazione).

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Approfondimenti -> Decreto di esproprio

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